Art. 4
Dati da fornire al richiedente unitamente alla richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi riguardanti i soggiorni fuoritermine segnalati nel sistema di ingressi/uscite
In vigore dal 16 feb 2022
Dati da fornire al richiedente unitamente alla richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi riguardanti i soggiorni fuoritermine segnalati nel sistema di ingressi/uscite
1. Qualora gli chiedano di fornire informazioni aggiuntive che giustifichino un precedente o precedenti soggiorni fuoritermine nel territorio di uno o più Stati membri, le unità nazionali ETIAS mettono a disposizione del richiedente i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) tramite il servizio di account sicuro istituito dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Ai fini del paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha accesso diretto ai dati di cui a tale paragrafo e può consultarli in modalità di sola lettura nel sistema di ingressi/uscite. I dati consultati non sono registrati nel fascicolo di domanda.
3. I dati del sistema di ingressi/uscite sono disponibili solo durante il periodo in cui il richiedente può presentare informazioni o documenti aggiuntivi ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
4. Una volta presa la decisione in merito alla domanda da parte dell’unità nazionale ETIAS, i dati del sistema di ingressi/uscite sono cancellati dal servizio di account sicuro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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