Art. 2

In vigore dal 15 feb 2022
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di adesione previsto dall’articolo 24, paragrafo 4, della Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:314:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo