Art. 3
In vigore dal 11 feb 2022
L’accordo in forma di scambio di lettere si applica in via provvisoria, conformemente al punto (10) dell’accordo in forma di scambio di lettere, a decorrere dal 1o gennaio 2022 o da qualsiasi altra data successiva a partire dalla data della firma, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Storico versioni
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