Art. 1

Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione

In vigore dal 9 feb 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 è così modificata: 1. l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione 1.   I movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili solo se tali animali: a) provengono da uno Stato membro, o da una zona di esso, elencato nella seconda e quarta colonna della tabella dell’allegato I dichiarato indenne dalla malattia in questione; e b) sono accompagnati da un certificato ufficiale rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, redatto conformemente a un modello adeguato di certificato sanitario di cui all’allegato I, capi 1, 2, 3 o 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione (5), che chiarisca le garanzie pertinenti per le misure nazionali specifiche in questione. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), i movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili se: a) in caso di animali acquatici selvatici, tali animali sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto a norma dell’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione (*1); b) in caso di Stati membri, o zone di essi, soggetti a misure nazionali contro l’infezione da Gyrodactylus salaris: i) immediatamente prima del movimento gli animali acquatici sono stati detenuti alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 2, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (*2); ii) le uova di pesce sono state disinfettate e successivamente conservate alle condizioni stabilite al capitolo 10.3, articolo 10.3.8, punto 3, del Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345)." (*2)  Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE, 2021, 23a edizione.» " 2. Nell’allegato I, nella riga relativa all’Ostreid herpesvirus-1 μvar (OsHV-1 μvar), la voce relativa all’Irlanda è sostituita dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni

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