Art. 1
In vigore dal 7 feb 2022
1)
La decisione (UE) 2018/1538 è così modificata:
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«apparecchiature a corto raggio»: apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza;
2)
«su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: la condizione per cui nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione;
3)
«categoria di apparecchiature a corto raggio»: un gruppo di apparecchiature a corto raggio, anche interconnesse, che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d’uso comuni/condivisi.»;
2)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2022:172:oj#art-1