Art. 1

In vigore dal 7 feb 2022
1) La decisione (UE) 2018/1538 è così modificata: l’ è sostituito dal seguente: « Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: 1) «apparecchiature a corto raggio»: apparecchiature radio che ricevono e/o trasmettono comunicazioni unidirezionali o bidirezionali a brevi distanze e a bassa potenza; 2) «su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: la condizione per cui nessuna interferenza pregiudizievole può essere causata a qualsiasi servizio di radiocomunicazione e non può essere chiesta la protezione di queste apparecchiature da interferenze derivanti da servizi di radiocomunicazione; 3) «categoria di apparecchiature a corto raggio»: un gruppo di apparecchiature a corto raggio, anche interconnesse, che usano lo spettro radio con meccanismi di accesso allo spettro simili o sulla base di contesti d’uso comuni/condivisi.»; 2) l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
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