Art. 2
Comunicazione dei dati
In vigore dal 4 feb 2022
Comunicazione dei dati
1. Gli Stati membri comunicano i dati sui prodotti di plastica monouso immessi sul mercato di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2019/904 calcolati conformemente all’ della presente decisione nel formato stabilito nell’allegato II della presente decisione.
2. Gli Stati membri comunicano le informazioni sulle misure di riduzione del consumo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/904 nel formato stabilito nell’allegato III della presente decisione.
3. Gli Stati membri presentano la relazione di controllo della qualità relativa ai dati e alle informazioni di cui al presente articolo nel formato stabilito nell’allegato IV.
4. La Commissione pubblica i dati comunicati dagli Stati membri a meno che, per quanto riguarda le informazioni figuranti nelle relazioni di controllo della qualità, uno Stato membro presenti una richiesta motivata di non pubblicare determinati dati.
5. Per raccogliere e comunicare i dati alla Commissione, gli Stati membri utilizzano, nella misura del possibile, registri elettronici.
Storico versioni
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