Art. 1
In vigore dal 3 feb 2022
All’articolo 4 della decisione 2011/486/PESC è aggiunto il seguente paragrafo:
«6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al trattamento e al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche e alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali in Afghanistan o per sostenere tali attività.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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