Art. 1

In vigore dal 1 feb 2022
Un prodotto contenente il principio attivo cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio ad una concentrazione del 2,4 % e che, in base alle informazioni fornite dal fabbricante o da distributori, è destinato ad essere utilizzato contro le alghe, è considerato un biocida ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientra nel tipo di prodotto 2 quale definito nell’allegato V di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:146:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo