Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1741

In vigore dal 31 gen 2022
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1741 All’, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni amministrative di cui alle sezioni da 1 a 4 dell’allegato sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 settembre dell’anno di riferimento successivo. A titolo di deroga le informazioni amministrative di cui ai punti 2.12, 2.13 e 2.14 sono trasmesse alla Commissione al più tardi entro il 30 novembre dell’anno di riferimento successivo.». L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
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