Art. 1
In vigore dal 25 gen 2022
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1561 è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Unione mette a disposizione dell’Ungheria un prestito dell’importo massimo di 651 470 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato.»;
2)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
L’Ungheria può finanziare le seguenti misure:
a)
sostegno temporaneo per il miglioramento delle strutture ricettive nelle destinazioni turistiche al fine di mantenere l’attuale forza lavoro come previsto dalla “Risoluzione governativa 2080/2020 sullo sviluppo nazionale delle strutture ricettive”, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
b)
sostegno temporaneo per le imprese di trasformazione degli alimenti come previsto dal “Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 25/2020. (VI 22.)”, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
c)
sostegno temporaneo per le imprese vivaistiche nei settori della coltivazione di colture non permanenti e della riproduzione delle piante come previsto dal “Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 26/2020. (VI. 22.)”, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
d)
sostegno temporaneo per le imprese di allevamento ittico come previsto dal “Decreto del ministero dell’Agricoltura n. 30/2020. (VI. 22.)”, per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;
e)
la proroga, fino al 30 giugno 2020, delle prestazioni per l’accudimento dei figli che sono scadute durante il periodo dello stato di allarme, come previsto dal “Decreto governativo n. 59/2020. (III. 23.)” e dall’articolo 71 della “Legge LVIII del 2020”;
f)
la sospensione del versamento degli oneri sociali a carico dei datori di lavoro in taluni settori, come previsto dall’articolo 4, lettera a), del “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogata e modificata;
g)
esenzioni dagli oneri relativi alla formazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori, come previsto dall’articolo 4, lettera a), del “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogate e modificate;
h)
la riduzione del contributo per la riabilitazione a carico dei datori di lavoro in taluni settori, come previsto dall’articolo 4, lettera a), del “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogata e modificata;
i)
un’esenzione fiscale per i piccoli contribuenti dal regime forfettario per le piccole imprese (“KATA”) in taluni settori, come previsto dall’articolo 5 del “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come prorogata e modificata;
j)
l’esclusione dei costi relativi al personale dalla base imponibile dell’imposta sulle piccole imprese (“KIVA”) in taluni settori, come previsto dal “Decreto governativo n. 47/2020. (III. 18.)” (come modificato), per la parte della spesa relativa alle imprese che riducono o sospendono l’orario lavorativo o i cui dipendenti hanno mantenuto il posto di lavoro in maniera continuativa, come prorogata e modificata;
k)
un’indennità forfettaria per gli operatori sanitari come riconoscimento del lavoro supplementare svolto durante la pandemia, come previsto dal “Decreto governativo n. 275/2020. (VI. 12.)”;
l)
costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia introdotte in imprese statali;
m)
costi connessi a misure speciali per il controllo della pandemia e per proteggere la salute dei dipendenti pubblici, come previsto dal “Decreto governativo n. 250/2014 (X. 2.) sulla direzione generale degli appalti pubblici e dell’approvvigionamento (KEF)”;
n)
costi relativi a infrastrutture e investimenti negli ospedali per un livello elevato di protezione di operatori sanitari e pazienti, come previsto dalla “Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull’istituzione del personale operativo”;
o)
costi diretti degli strumenti e dei dispositivi di protezione personale negli ospedali e in altre strutture sanitarie per un livello elevato di protezione degli operatori sanitari, come previsto dalla “Risoluzione governativa 1012/2020 (I. 31.) sull’istituzione del personale operativo”;
p)
un regime di sostegno una tantum al reddito per i lavoratori autonomi nei settori penalizzati dalle misure di protezione, a condizione che mantengano l’attività per almeno due mesi dopo la fine prevista dello stato di emergenza, come previsto dal “Decreto governativo n. 310/2021 (VI. 7.)”.»;
3)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. L’Ungheria informa la Commissione, entro il 28 aprile 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
2. Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la presente decisione, l’Ungheria informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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