Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 gen 2022
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «informazioni di vigilanza» si intendono le informazioni riservate in possesso della BCE, la cui trasmissione alle autorità e agli organi presuppone una valutazione, correlata all’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013, con riguardo all’adeguatezza di tale trasmissione;
2)
per «autorità e organi» si intendono le autorità e organi nazionali, dell’Unione e internazionali, ad eccezione delle autorità nazionali competenti secondo la definizione di cui all’, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, come individuate nell’allegato alla presente decisione;
3)
per «decisione di attribuzione di compiti» si intende una decisione con cui il Comitato esecutivo attribuisce all’agente che autorizza la trasmissione il compito di applicare le norme stabilite nella presente decisione e/o, a seconda dei casi, le norme specifiche previste in strumenti applicabili a particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza;
4)
per «autorizzazione alla trasmissione» si intende l’autorizzazione a trasmettere informazioni di vigilanza ad autorità e organi rilasciata da un agente che autorizza la trasmissione in applicazione della presente decisione e/o, a seconda dei casi, degli strumenti che stabiliscono norme specifiche applicabili a particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza, ai sensi di una decisione di attribuzione di compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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