Art. 2

Definizione

In vigore dal 12 gen 2022
Definizione Ai fini della presente decisione, per «azione operativa» si intende qualsiasi azione la cui attuazione può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione nelle sue relazioni con un paese terzo nel settore della migrazione, tra cui: — un approccio politico o diplomatico; — un'azione a sostegno del paese terzo interessato, anche nel settore dello sviluppo di capacità o della cooperazione allo sviluppo; — la mobilitazione di qualsiasi strumento di influenza disponibile, ad esempio un sostegno finanziario o gli strumenti della politica dei visti o di qualsiasi altra politica; e, — l'elaborazione di strategie di comunicazione mirate.
Storico versioni

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