Art. 3

In vigore dal 22 dic 2021
L' si applica alle importazioni effettuate verso Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria a decorrere dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
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