Art. 1
In vigore dal 17 dic 2021
1. Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679, la Repubblica di Corea garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti dall'Unione europea ai soggetti nella Repubblica di Corea ai quali si applica la legge sulla protezione delle informazioni personali, quale integrata dalle garanzie supplementari di cui all'allegato I, unitamente alle dichiarazioni, alle garanzie e agli impegni ufficiali figuranti nell'allegato II.
2. La presente decisione non riguarda i dati personali trasferiti a destinatari che rientrano in una delle categorie seguenti, nella misura in cui una delle finalità del trattamento dei dati personali corrisponda, in tutto o in parte, a una delle rispettive finalità elencate:
(a)
organizzazioni religiose, nella misura in cui trattino i dati personali per le loro attività missionarie;
(b)
partiti politici, nella misura in cui trattino i dati personali nel contesto della nomina di candidati;
(c)
soggetti sopposti a vigilanza da parte della commissione per i servizi finanziari per il trattamento delle informazioni creditizie personali ai sensi della legge sulle informazioni creditizie, nella misura in cui trattino tali informazioni.
Storico versioni
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