Art. 1
In vigore dal 14 dic 2021
Le modifiche degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore contenute nel progetto di decisione del comitato per il commercio sono approvate a nome dell’Unione europea.
Il progetto di decisione del comitato per il commercio figura nell’allegato della presente decisione.
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del comitato per il commercio si basa su tale progetto di decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato per il commercio possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato per il commercio senza che sia necessaria un’ulteriore decisione della Commissione.
Storico versioni
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