Art. 1

In vigore dal 13 dic 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2018/593 è modificata come segue: 1) l’ è sostituito dal seguente: « In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.»; 3) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2024. Qualora ritenesse necessaria la proroga delle deroghe di cui agli , congiuntamente alla domanda di proroga l’Italia presenta alla Commissione una relazione che valuta la misura in cui le misure nazionali di cui all’ sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi, in particolare quelli che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE, e valuta nello specifico se tali misure aumentino i loro costi e oneri amministrativi.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2021:2251:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo