Art. 1
In vigore dal 9 dic 2021
1. Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980.
2. Gli Stati membri, non oltre il 10 dicembre 2022, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell’interesse dell’Unione, l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 1980, formulata come segue:
«La/Il/I/L’ [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l’adesione della Bolivia alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2021/2207 del Consiglio».
3. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell’adesione della Bolivia e comunicano alla Commissione il testo di tali dichiarazioni entro due mesi dal loro deposito.
Storico versioni
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