Art. 1

In vigore dal 3 dic 2021
Il biocida identificato con il numero BC-SH023802-41 nel registro per i biocidi soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 purché le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri specifichino la condizione che il biocida non deve essere impiegato nella fabbricazione di indumenti destinati al grande pubblico.
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