Art. 2
In vigore dal 2 dic 2021
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’ riguarda le modifiche suddette nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e nella misura in cui possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Essa è espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO.
2. Modifiche di lieve entità alla posizione di cui all’ possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:2144:oj#art-2