Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 2 dic 2021
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire al rafforzamento delle capacità delle forze armate ucraine (UAF), comprese la loro capacità di fornire i rispettivi servizi ai civili, comprese le persone appartenenti a minoranze nazionali, in situazioni di crisi o di emergenza, nonché di rafforzare la capacità dell’Ucraina di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza alle UAF per rafforzare le capacità delle UAF con riguardo:
a)
alle unità mediche militari (compresi gli ospedali da campo);
b)
alle unità del genio (compreso lo sminamento);
c)
alle unità della mobilità e della logistica; e
d)
alle unità della ciberdifesa.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo accordo tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l’entità di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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