Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 2 dic 2021
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Georgia ("beneficiario"), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) ("misura di assistenza"). 2.   L'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire alla politica dell'Unione nei confronti della Georgia sostenendo le capacità delle forze di difesa georgiane di rafforzare la sicurezza e la resilienza nazionali sostenendo il potenziamento delle capacità delle unità mediche militari, delle unità del genio e delle unità logistiche delle forze terrestri georgiane, e così di meglio proteggere i civili e rafforzare la capacità della Georgia di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC. 3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l’uso letale della forza, forniture e servizi alle unità delle forze di difesa georgiane di cui a tale paragrafo: a) attrezzature mediche per strutture di trattamento medico di ruolo 2; b) attrezzature del genio per squadre e plotoni del genio; c) automezzi terrestri di tipo civile (furgoni pick-up). 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l'entità di cui all', paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.
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