Art. 1

In vigore dal 29 nov 2021
1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella prima riunione del comitato misto istituito dall’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese in relazione all’adozione del regolamento interno del comitato misto si basa sul progetto di decisione del comitato misto (4). 2.   I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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