Art. 1
In vigore dal 29 nov 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è così modificata:
1.
all’ è aggiunto il comma seguente:
«La presente decisione definisce a livello dell’Unione le ulteriori zone soggette a restrizioni che gli Stati membri interessati sono tenuti a istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o nei volatili in cattività, in conformità all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché la durata delle misure da applicare nelle ulteriori zone soggette a restrizioni.»;
2.
dopo l’articolo 3 è inserito l’articolo 3 bis seguente:
«Articolo 3 bis
Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
a)
le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalle rispettive autorità competenti in conformità all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 comprendano almeno le aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato, parte C, della presente decisione;
b)
le misure da applicarsi nelle ulteriori zone soggette a restrizioni, quali previste dall’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui all’allegato, parte C, della presente decisione.»;
3.
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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