Art. 1
In vigore dal 25 nov 2021
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la pesca in merito alla istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca figura nell’allegato I della presente decisione.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca in merito all’adozione del regolamento interno del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e alla sua definizione figura nell’allegato II della presente decisione.
3. La posizione dell’Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca quando tale gruppo è chiamato a preparare o adottare atti aventi effetti giuridici dev’essere ulteriormente definita nell’allegato III della presente decisione.
Storico versioni
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