Art. 2
In vigore dal 25 nov 2021
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. All’attuazione tecnica del progetto di cui all’ provvede il segretariato tecnico dell’OPCW («segretariato tecnico»). Esso svolge tale compito sotto la responsabilità e il controllo dell’AR. A tal fine l’AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.
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