Art. 3

In vigore dal 25 nov 2021
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 2 147 443,52 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude l'accordo necessario con l'UNODA. In base all'accordo l'UNODA assicura una visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell'accordo.
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