Art. 3

Contributo finanziario dell'Unione al partenariato sulla metrologia

In vigore dal 24 nov 2021
Contributo finanziario dell'Unione al partenariato sulla metrologia 1.   Il contributo finanziario dell'Unione, compresi gli stanziamenti SEE, al partenariato sulla metrologia ammonta a un massimo di 300 milioni di EUR a corrispondenza dei contributi degli Stati partecipanti di cui all', paragrafo 1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione può essere aumentato con contributi di paesi terzi associati a Orizzonte Europa, in conformità dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, a condizione che l'importo totale del quale è aumentato il contributo finanziario dell'Unione corrisponda quanto meno al contributo degli Stati partecipanti di cui all', paragrafo 2, della presente decisione. 2.   Ai fini del calcolo del contributo finanziario dell'Unione, non si tiene conto dei contributi degli Stati partecipanti alle spese amministrative relative all’attuazione del partenariato sulla metrologia che sono superiori al 5 % del totale dei contributi combinati al partenariato sulla metrologia. 3.   Il contributo finanziario dell'Unione è versato a partire dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito tramite la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (9). 4.   EURAMET e.V. (EURAMET) utilizza il contributo finanziario dell'Unione per finanziare le attività di cui all', paragrafo 1, lettera a). 5.   Il contributo finanziario dell'Unione non è destinato a coprire le spese amministrative del partenariato sulla metrologia. 6.   I contributi finanziari nell’ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo Plus, dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come pure del dispositivo per la ripresa e la resilienza, possono essere considerati contributi di uno Stato membro che è uno Stato partecipante, purché si rispettino le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e dei regolamenti che stabiliscono norme specifiche applicabili a ciascuno di tali fondi.
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