Art. 21
Conflitto di interessi
In vigore dal 24 nov 2021
Conflitto di interessi
1. EURAMET, i suoi organi e il suo personale e gli organi del partenariato sulla metrologia adottano le misure appropriate per evitare ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività e garantiscono che una persona che si trovi in una situazione di conflitto di interessi non decida, non fornisca consulenza né assistenza sulla questione specifica oggetto di tale conflitto di interessi.
2. EURAMET adotta norme destinate a prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse per quanto concerne il personale di EURAMET, i membri e le altre persone che prestano servizio nel comitato del partenariato sulla metrologia e negli altri organi o gruppi di EURAMET e del partenariato sulla metrologia, conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. EURAMET stabilisce un codice di condotta per i membri del comitato del partenariato sulla metrologia, valutando la pubblicazione delle dichiarazioni relative alle attività professionali, agli interessi finanziari e ai conflitti di interesse conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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