Art. 18

Valutazioni

In vigore dal 24 nov 2021
Valutazioni 1.   La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione finale del partenariato sulla metrologia nell’ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo aperto e trasparente. 2.   Le valutazioni intermedia e finale esaminano il modo in cui il partenariato sulla metrologia adempie la propria missione e i propri obiettivi, riguardano tutte le sue attività e ne valutano il valore aggiunto europeo, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, la pertinenza delle attività perseguite, anche nel settore industriale e dalle PMI, e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali altri partenariati, missioni, poli tematici, programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri dei portatori di interessi, a livello tanto europeo quanto nazionale, e, se del caso, comprendono anche una valutazione degli impatti scientifici, sociali, economici, ambientali e tecnologici a lungo termine delle iniziative precedenti, nonché una valutazione della partecipazione dei partner esterni. Includono, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché della pertinenza e della coerenza di ogni possibile rinnovo del partenariato sulla metrologia, date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute mediante Orizzonte Europa. Nell'effettuare tali valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo sul partenariato sulla metrologia e si adopera al fine di ridurre gli oneri amministrativi e di garantire che il processo di valutazione sia mantenuto semplice e completamente trasparente. 3.   La Commissione pubblica e diffonde i risultati e le conclusioni delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo.
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