Art. 1

In vigore dal 23 nov 2021
L’Italia è autorizzata ad applicare un’aliquota d’imposta ridotta all’elettricità fornita direttamente alle navi che operano nel trasporto marittimo e nelle vie navigabili interne, diverse dalle imbarcazioni private da diporto, ormeggiate in porto («elettricità erogata da impianti di terra»), a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.
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