Art. 6
Sostegno finanziario
In vigore dal 22 nov 2021
Sostegno finanziario
1. I programmi forniscono livelli adeguati di sostegno finanziario ai partecipanti con minori opportunità, contribuendo ad eliminare gli ostacoli che impediscono loro di prendere parte alle attività del programma alle stesse condizioni degli altri partecipanti. A questo proposito vengono presi in considerazione anche i meccanismi più appropriati per l’erogazione di tale sostegno.
2. I programmi mettono a disposizione un sostegno finanziario rafforzato per le organizzazioni che includono partecipanti con minori opportunità, quale riconoscimento per l’impegno aggiuntivo profuso nel coinvolgere efficacemente tali gruppi destinatari nelle loro attività di progetto.
Storico versioni
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