Art. 12
Attività di sorveglianza
In vigore dal 22 nov 2021
Attività di sorveglianza
1. I dati pertinenti sono raccolti, in particolare dalla Commissione, dalle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e dall’EACEA, durante tutta la durata dei programmi attraverso una combinazione di fonti, quali gli strumenti informatici a sostegno dell’attuazione dei programmi o i sondaggi rivolti ai partecipanti.
2. I compiti di sorveglianza saranno svolti dalla Commissione, con l’ausilio delle agenzie nazionali di Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà e dell’EACEA, e mediante analisi ad hoc, nel rispetto delle norme e delle procedure applicabili in materia di protezione dei dati e di trattamento dei dati personali sensibili.
Storico versioni
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