Art. 1
In vigore dal 22 nov 2021
All’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/788/PESC, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
la pianificazione, la direzione, il finanziamento o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti, o contro il personale medico o umanitario;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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