Art. 1

In vigore dal 22 nov 2021
All’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2010/788/PESC, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) la pianificazione, la direzione, il finanziamento o la partecipazione ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale delle Nazioni Unite, compresi i membri del gruppo di esperti, o contro il personale medico o umanitario;».
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