Art. 4
Attuazione
In vigore dal 19 nov 2021
Attuazione
1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate nell'ambito dell'EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all', paragrafo 3, è effettuata dal ministero della Difesa della Repubblica portoghese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:2032:oj#art-4