Art. 1
In vigore dal 18 nov 2021
La Germania provvede affinché la zona soggetta a restrizioni istituita da tale Stato membro, nella quale si applicano le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza dal regolamento delegato (UE) 2020/687, comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione.
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