Art. 2
In vigore dal 17 nov 2021
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.
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