Art. 3

In vigore dal 15 nov 2021
1.   La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. 2.   La presente decisione non si applica alle seguenti categorie di autovetture: a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing; b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi; c) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.
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