Art. 3
In vigore dal 15 nov 2021
1. La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.
2. La presente decisione non si applica alle seguenti categorie di autovetture:
a)
automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;
b)
automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;
c)
automobili utilizzate per impartire lezioni di guida.
Storico versioni
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