Art. 1
In vigore dal 15 nov 2021
La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:
(1)
all’, il paragrafo 3 è così modificato:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«3. Con la presente decisione l’Unione sostiene l’ufficio dell’inviato speciale del segretario generale dell’ONU per lo Yemen e l’UNMHA per quanto riguarda lo schieramento dell’UNVIM nei porti di Hodeida, Salif e Ras Isa e presso altre località in paesi vicini allo Yemen, laddove necessario per l’attuazione dell’UNVIM. A tal fine l’Unione contribuisce ai costi connessi al rafforzamento dell’UNVIM e aiuta in tal modo a rispondere alle esigenze della popolazione yemenita nell’ambito di una più ampia strategia umanitaria.»;
b)
il secondo comma è soppresso;
(2)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1 L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’ è pari a 2 059 838 EUR per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 28 febbraio 2022 e a 2 200 000 EUR per il periodo dal 1° marzo 2022 al 30 settembre 2022. Il Consiglio riesamina tale importo di riferimento entro il 1°marzo 2022 sulla base, tra l’altro, del tasso di assorbimento e di una valutazione del fabbisogno da parte della Commissione.»;
(3)
all’articolo 5, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2022.»;
(4)
l’allegato è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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