Art. 1

In vigore dal 15 nov 2021
La decisione 2012/642/PESC è così modificata: 1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell’elenco allegato che: a) sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona loro associata; b) traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; oppure c) organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare: i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.»; 2) l’articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome figura nell’elenco allegato che soddisfano uno dei criteri seguenti: a) dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo associati a tali persone, enti o organismi; b) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; c) dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare: i) l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o ii) il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività; d) dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere a), b) o c).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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