Art. 1
In vigore dal 15 nov 2021
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
1)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell’elenco allegato che:
a)
sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona loro associata;
b)
traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; oppure
c)
organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:
i)
l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o
ii)
il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.»;
2)
l’articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome figura nell’elenco allegato che soddisfano uno dei criteri seguenti:
a)
dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo associati a tali persone, enti o organismi;
b)
dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono;
c)
dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:
i)
l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o
ii)
il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività;
d)
dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere a), b) o c).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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