Art. 1

In vigore dal 15 nov 2021
L' undecies della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente: « undecies 1.   È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione: a) al governo bielorusso e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; oppure b) a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a). 2.   I divieti nel paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità o organismi bielorussi qualora il rischio assicurato sia situato nell'Unione né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione. 3.   I divieti nel paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».
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