Art. 1
In vigore dal 15 nov 2021
L' undecies della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:
« undecies
1. È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:
a)
al governo bielorusso e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; oppure
b)
a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a).
2. I divieti nel paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità o organismi bielorussi qualora il rischio assicurato sia situato nell'Unione né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.
3. I divieti nel paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1989:oj#art-1