Art. 1

In vigore dal 11 nov 2021
La decisione (PESC) 2019/1894 è così modificata: 1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 12 novembre 2022 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
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