Art. 1
In vigore dal 11 nov 2021
La decisione (PESC) 2019/1894 è così modificata:
1)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
La presente decisione si applica fino al 12 novembre 2022 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2)
l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1966:oj#art-1