Art. 1
In vigore dal 9 nov 2021
L’articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2429 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.
2. Eventuali richieste di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2024 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all’.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2021:1968:oj#art-1