Art. 1
Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l'evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN e la costituzione di scorte di mezzi CBRN.
In vigore dal 27 ott 2021
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
(1)
all', il paragrafo 2 è così modificato:
a)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
mezzi di decontaminazione chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN);»
b)
è aggiunta la seguente lettera h):
«h)
costituzione di scorte di mezzi chimici biologici, radiologici e nucleari (CBRN).».
(2)
L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 3 bis
Costi ammissibili nell'ambito di rescEU per i mezzi aerei per l'evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza (EMT) di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, le capacità di decontaminazione CBRN e la costituzione di scorte di mezzi CBRN.
Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse nell'ambito di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all'allegato I BIS della decisione n. 1313/2013/UE.».
(3)
Gli articoli 3 ter, 3 quater e 3 septies sono soppressi.
(4)
All'articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a h), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall'impatto molto elevato.
4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a h), nell'ambito del meccanismo unionale, l'assistenza finanziaria dell'Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.».
(5)
L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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