Art. 2

In vigore dal 22 ott 2021
1.   La piena e regolare partecipazione del Consiglio durante l’intero processo di consultazione annuale è garantita mediante un ampio coordinamento e una stretta cooperazione tra il Consiglio e la Commissione. 2.   Prima dell’inizio e per tutta la durata delle consultazioni annuali con il Regno Unito, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurarsi che la posizione da esprimere a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti pareri scientifici e delle altre informazioni pertinenti disponibili, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato. Tale posizione è rispecchiata nel verbale che documenta le disposizioni concordate tra l’Unione e il Regno Unito in esito alle consultazioni di cui all’articolo 498 dell’accordo sugli scambi e la cooperazione. 3.   A tal fine, la Commissione invia al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alle consultazioni annuali e, ove necessario, nel corso di tali consultazioni, un documento scritto, basato sui pareri e delle informazioni di cui al paragrafo 2, che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione. Il Consiglio continua a occuparsi della questione per l’intero processo e la Commissione invia al Consiglio, con sufficiente anticipo rispetto alla firma del verbale di cui al paragrafo 2, la posizione dell’Unione ai fini dell’approvazione dei risultati dettagliati delle consultazioni annuali. 4.   Il processo di cui al presente articolo comprende riunioni di coordinamento in loco, presentazioni, resoconti e discussioni oltre al pieno coinvolgimento delle delegazioni nazionali nelle consultazioni annuali, anche in quanto parte della delegazione dell’Unione, nonché nelle riunioni tecniche ove necessario. 5.   Se nel corso delle consultazioni annuali non è possibile per l’Unione raggiungere un accordo con il Regno Unito e affinché la posizione dell’Unione tenga conto di elementi nuovi, la Commissione sottopone la questione al Consiglio. 6.   Se, dopo la conclusione delle consultazioni annuali, risulta opportuno modificare i TAC nell’anno o negli anni per i quali sono stati concordati, la Commissione, in tempo utile e sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e di altra natura pertinenti e conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all’allegato, presenta al Consiglio un nuovo documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione relativa a tale modifica, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell’Unione, prima della firma del verbale.
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