Art. 1

In vigore dal 22 ott 2021
Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» comprende qualsiasi sostanza o miscela che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1223/2009, destinata a essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. Il gruppo di prodotti «prodotti cosmetici» include prodotti da risciacquo e non da risciacquo per uso sia privato che professionale.
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