Art. 1

In vigore dal 18 ott 2021
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, in merito alla proroga della validità delle priorità strategiche UE-Tunisia finché il consiglio di associazione non adotterà nuove priorità strategiche aggiornate, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione (3).
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