Art. 1
In vigore dal 18 ott 2021
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, in merito alla proroga della validità delle priorità del partenariato UE-Libano finché non saranno adottati dal consiglio di associazione nuovi documenti congiunti aggiornati, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione (3).
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