Art. 1

In vigore dal 18 ott 2021
1.   La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica del protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione (7). 2.   Modifiche tecniche minori alla posizione di cui al paragrafo 1 possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio di associazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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