Art. 1
In vigore dal 18 ott 2021
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1)
All', paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e di munizioni e componenti appositamente progettate per tali armi, di veicoli militari di terra non armati e di veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm e relativi pezzi di ricambio, nonché di lanciarazzi RPG e munizioni appositamente progettate per tali armi, e di mortai di calibro pari a 60 mm e 82 mm, e munizioni appositamente progettate per tali armi, e relativa assistenza tecnica alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, tra cui le istituzioni pubbliche civili preposte all'applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all'uso nel processo di SSR della Repubblica centrafricana, come notificato in anticipo al comitato;";
2)
All'articolo 2 bis, paragrafo 1, la seguente lettera è aggiunta:
"k)
sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro il personale medico o il personale umanitario,";
3)
All'articolo 2 ter, paragrafo 1, la seguente lettera è aggiunta:
"k)
sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di atti, nella Repubblica centrafricana, che violano il diritto internazionale umanitario, compresi gli attacchi contro il personale medico o il personale umanitario,".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:1823:oj#art-1