Art. 1
In vigore dal 15 ott 2021
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo di recesso riguardo a una decisione da adottare a norma dell’articolo 164, paragrafo 5, lettera d) di detto accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
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